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Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

28563
Stato 50 occorrenze
  • 1988
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

2. L'esame si svolge con le forme previste dagli articoli precedenti, esclusa la presenza del pubblico. L'imputato e le altre parti private sono

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

1. L'udienza è pubblica a pena di nullità.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

4. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti il provvedimento deve essere eseguito e quanto altro valga a

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

2. L'ausiliario che assiste il giudice dà lettura dell'imputazione.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

1. L'esame testimoniale si svolge mediante domande su fatti specifici.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

2. L'avviso del deposito della sentenza è notificato al querelante.

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2. L'imputato allontanato si considera presente ed è rappresentato dal difensore.

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2. L'entità della riparazione non può comunque eccedere lire cento milioni.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

5. L'autorizzazione a procedere, una volta concessa, non può essere revocata.

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5. L'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare.

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3. L'imputato latitante o evaso è rappresentato a ogni effetto dal difensore.

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1. L'inosservanza delle disposizioni previste in questo capo è causa di nullità.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

5. L'imputato può rinunciare all'udienza preliminare e richiedere il giudizio immediato con dichiarazione presentata in cancelleria, personalmente o

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1. L'udienza si svolge in camera di consiglio a norma dell'articolo 420.

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4. L'intervento produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento.

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1. L'imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia.

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3. L'osservanza delle disposizioni del comma 2 è prescritta a pena di nullità.

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3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti.

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1. L'inosservanza delle norme sulla competenza non produce l'inefficacia delle prove già acquisite.

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3. L'impugnazione è proposta col mezzo previsto per le disposizioni penali della sentenza.

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2. L'ordinanza pronunciata a norma del comma 1 produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

5. L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall'articolo 277.

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2. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato.

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3. L'imputato può chiedere il giudizio immediato a norma dell'articolo 419 comma 5.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

1. L'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata

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2. L'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

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2. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato.

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2. L'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma.

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1. L'autorità giudiziaria, quando occorre procedere alla rimozione dei sigilli, ne verifica prima l'identità e l'integrità con l'assistenza

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2. L'imputato, quando si procede in sua contumacia, è rappresentato nel dibattimento dal difensore.

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1. L'istanza di procedimento è proposta dalla persona offesa con le forme della querela.

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2. L'estradizione può essere domandata di propria iniziativa dal ministro di grazia e giustizia.

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3. L'inosservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 è causa di nullità della ricognizione.

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4. L'appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilità dell'appello principale o di rinuncia allo stesso.

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3. L'esercizio dell'azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.

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2. L'impugnazione può essere proposta anche dal rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni.

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2. L'impugnazione per i soli interessi civili non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato.

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1. L'imputato può chiedere, con il consenso del pubblico ministero, che il processo sia definito nell'udienza preliminare.

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2. Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a ogni effetto. L'irreperibile è rappresentato dal difensore.

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2. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che ha manifestato la volontà di comparire.

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4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. L'interessato che ne fa richiesta è sentito

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2. L'appello incidentale è proposto, presentato notificato a norma degli articoli 581, 582, 583 e 584.

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3. L'esclusione è disposta senza ritardo, anche di ufficio, quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato.

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3. L'arresto o il fermo diviene inefficace se il pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 1.

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6. L'ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall'articolo 127 comma 5.

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2. L'impugnazione dell'ordinanza è giudicata congiuntamente a quella contro la sentenza, salvo che la legge disponga altrimenti.

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4. L'inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e 2 è causa di inammissibilità della richiesta.

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1. L'impugnazione per i soli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale.

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3. L'impugnazione proposta dall'imputato giova anche al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

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